Su cosa si basano le regole
In Europa, l’uso delle telecamere sul posto di lavoro è regolato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dalle normative nazionali in materia di lavoro e privacy. L’articolo 5 di queste normative si riferisce direttamente al monitoraggio dei dipendenti tramite video.
Le cinque condizioni dell’art. 5
La videosorveglianza è consentita per interessi legittimi del datore di lavoro solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- Interesse legittimo ben motivato, che prevale sugli interessi e i diritti dei dipendenti.
- Informazione preventiva, obbligatoria, completa ed esplicita ai dipendenti.
- Consultazione del sindacato o, se non presente, dei rappresentanti dei lavoratori, prima dell’installazione del sistema.
- Assenza di alternative meno invasive che abbiano già dimostrato efficacia.
- Conservazione limitata, proporzionata allo scopo, per un massimo di 30 giorni, salvo eccezioni previste dalla legge o debitamente motivate.
Valutazione d’impatto (DPIA)
Il monitoraggio sistematico può richiedere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, secondo l’art. 35 GDPR. Il documento descrive finalità, rischi per i dipendenti e misure adottate per mitigarli.
Quali documenti preparare
- informativa scritta ai dipendenti, firmata da loro;
- regolamento interno sulla videosorveglianza;
- valutazione d’impatto (DPIA), se necessaria;
- cartelli informativi all’ingresso delle aree videosorvegliate;
- registro delle attività di trattamento.
Cosa non è consentito
- telecamere in spogliatoi, bagni o aree di riposo;
- utilizzo delle immagini per scopi diversi da quelli dichiarati;
- conservazione delle registrazioni oltre il termine stabilito, senza giustificato motivo.
Come lavoriamo noi
Non utilizziamo il riconoscimento facciale. Gli incidenti sono collegati al POS e al turno. Le immagini vengono eliminate automaticamente dopo massimo 30 giorni, salvo gli incidenti che scegli di conservare. Prepariamo i modelli di documenti prima dell’attivazione.
Questa guida ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Per il tuo caso specifico, rivolgiti a un avvocato o al responsabile della protezione dei dati.
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